Prelazione Agraria

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Contributo di: Avv. Riccardo Martinoli

 
Pluralità di proprietari coltivatori confinanti con il fondo offerto in vendita: a tutti spetta il diritto di prelazione.
Con sentenza del 16/03/2021, n. 7292, la Corte di Cassazione, III sez. Civ. conferma il proprio orientamento già consolidato circa la spettanza del diritto di prelazione e riscatto agrario: qualora vi sia una pluralità di coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti, rispetto al fondo offerto in vendita, a tutti spetta il diritto di prelazione di cui alla legge n. 817 del 1971. 
Per comporre l’eventuale conflitto fra più aventi titolo, l’art. 7 D.lgs. n. 228 del 2001 ha introdotto una serie di criteri preferenziali, secondo cui dovrà essere preferito nell’acquisto in prelazione del fondo il proprietario coltivatore che possa vantare quale partecipe alla propria impresa agricola un coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (oggi imprenditore agricolo professionale) di età compresa fra i 18 ed i 40 anni, ovvero il numero di essi, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze  adeguate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, ovvero: particolari competenze tecnico – professionali in ambito agricolo, oltre che la reddittività dell’azienda agricola e il rispetto di requisiti minimi in ambito ambientale, igiene e di benessere animale.    
 
Esercizio del riscatto agrario e agevolazioni fiscali
 
Cass. sez. trib. 10/02/2021, n.3260: la Suprema Corte precisa che anche il riscattante decada dalle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto dei fondi rustici da parte di soggetti coltivatori ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 (oggi previste dalla legge n. 25 del 2010, come modificata ed integrata dalla legge n. 208 del 2015) di cui si sia avvalso, allorquando conceda in affitto i fondi agricoli acquistati in via di riscatto prima che siano decorsi 5 anni dal momento in cui il riscatto è stato esercitato. Tale termine temporale non decorre, invece, dalla conclusione della compravendita avvenuta in violazione del diritto di prelazione, essendo irrilevante la ritenuta efficacia retroattiva dell’esercitato diritto che determinerebbe la sostituzione del pretermesso nella stessa posizione contrattuale del terzo acquirente.

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