Agricoltura: agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi agricoli

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Di: Avv. Riccardo Martinoli

Agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi agricoli da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

L’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola INPS è requisito necessario affinché il coltivatore (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) possa beneficiare delle agevolazioni fiscali agricole previste per il trasferimento a titolo oneroso di fondi agrari e relative pertinenze. Il soggetto coltivatore non deve risultare iscritto solo al momento dell’atto di acquisto del fondo, ma tale iscrizione deve persistere per la durata di un quinquennio.

L’accennato principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Trib., 12.02.2021, n. 3598 che ha statuito come: “in tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, il presupposto della iscrizione del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, previsto dall’art. 2 del d.l. n. 194 del 2009 (conv., con modif., dalla l. n. 25 del 2010), ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, non ha natura di requisito “istantaneo” (che deve ricorrere solo al momento dell’acquisto agevolato) ma – avuto riguardo al disposto dell’art. 1647 c.c.coordinato con quello delle disposizioni delle leggi speciali in materia (da cui si desume che l’obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti è subordinato allo svolgimento di tale attività con abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative) – deve essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo […] “.

In base all’enunciata statuizione, la cancellazione dell’iscrizione dalla gestione previdenziale agricola prima che sia scaduto un quinquennio dalla stipula dell’atto di trasferimento, a cui si è applicato il regime fiscale agevolato, determina la decadenza dal beneficio medesimo. 

La Suprema Corte esclude, però, che la cancellazione dal regime previdenziale determinata da eventi esterni determini la decadenza dal beneficio fiscale invocato all’atto dell’acquisto, pertanto la morte del coltivatore diretto o dell’Imprenditore agricolo professionale, intervenuta prima dello scadere del quinquennio, non comporta tale decadenza (lo stesso vale anche in caso di trasferimento coattivo del fondo acquistato). 

Viceversa, la cancellazione dell’iscrizione per pensionamento del coltivatore comporta la decadenza dai benefici fiscali con obbligo del contribuente alla restituzione in favore dell’erario della differenza fra quanto versato in via agevolata e le imposte ordinariamente dovute, salva la dimostrazione che il coltivatore pensionato continui effettivamente a svolgere l’attività agricola sul fondo acquistato con l’applicazione delle agevolazioni fiscali. Nel medesimo senso si era già espresso il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 1 del 28/02/2018, secondo cui la percezione dell’emolumento pensionistico non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui il coltivatore ha beneficiato per l’acquisto di terreni agricoli, purché l’acquirente – che prima della decorrenza dei cinque anni dall’atto di acquisto si collochi in pensione -: a) rimanga nel possesso del fondo acquistato; b) continui a svolgere effettivamente attività agricola; c) mantenga l’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale INPS. In questo senso, l’amministrazione finanziaria ha anche precisato che lo “status” di pensionato non è incompatibile con l’iscrizione al sistema previdenziale e assistenziale agricolo. 

Con risposta all’interpello 551/2020, l’Agenzia delle Entrate ha comunque riconosciuto che al soggetto coltivatore (sia esso coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale), decaduto dai requisiti previsti per l’applicazione delle agevolazioni, si applichi l’imposta di registro pari al 9% del valore dell’immobile, anziché l’aliquota del 15% ordinariamente prevista per l’acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti non agricoltori. 

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